Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono Enti Pubblici non economici che agiscono quali Enti sussidiari dello Stato, allo scopo di tutelare i pubblici interessi connessi all'esercizio della professione.

Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute.

La normativa sugli Ordini professionali è disciplinata dal D.Lgs.C.P.S. 233/1946 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse, diventato esecutivo con l’entrata in vigore del DPR 221/1950. Tale normativa è stata in parte novellata dalla Legge 3/2018 recante disposizioni per il Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.

Le risorse economiche dell’Ente, organismo con personalità giuridica, a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto di entrare nel patrimonio dell’Ente pubblico destinato a fini pubblici, devono considerarsi risorse finanziarie pubbliche con la conseguenza che il danno che l'Ente subisce in merito a tali risorse costituisce danno al patrimonio dell'Ente.